STATUTO
con le modifiche approvate nel Congresso Straordinario
del 1 dicembre 2001 e del 16 novembre 2003
PARTE PRIMA
costituzione, scopi, patrimonio e soci
ART. 1 - COSTITUZIONE.
1. E' costituita, dal 7 giugno 1966, l' Associazione Italiana
dei Giovani Avvocati, in breve AIGA, aderente all’AIJA
(Association Internationale des Jeunes Avocats) con sede
in Roma e durata illimitata.
2. L’Associazione è apartitica e non ha scopo
di lucro.
3. Presso ogni circondario di tribunale d’Italia,
ove esiste un Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati,
può essere costituita una Sezione dell’ AIGA.
4. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente
Statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale approva la
costituzione delle sezioni. Ogni sezione può adottare
un Regolamento compatibile con il presente Statuto.
ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’.
1. L'Aiga si propone di :
a) tutelare i diritti dell’avvocatura , garantire
ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione
professionale, agevolarne l’accesso all’esercizio
della professione forense;
b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della
persona ed in particolare sul diritto ad una
effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole
durata;
c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione
statale che nelle modalità alternative di risoluzione
delle controversie;
d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone
la rilevanza costituzionale e la specificità nei
processi di integrazione con le realtà sociali
ed economiche;
e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione
delle norme professionali in campo internazionale, anche
attraverso il coordinamento con l’AIJA.
2. Per raggiungere tali scopi, l’AIGA organizza,
anche attraverso la costituzione di una fondazione, attività
scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti
con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario,
istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia,
propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti
all’evoluzione della domanda di giustizia e della
professione forense; promuove e sostiene la presenza della
giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi
forensi e giudiziari.
ART. 3 - PATRIMONIO.
1. Il patrimonio dell’AIGA è costituito dalle
quote versate dalle sezioni, dai contributi devoluti da
terzi e dai beni acquisiti.
ART. 4 - SOCI E QUOTE.
1. L’Associazione si compone di soci fondatori,
effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci
intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione
ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione.
Il Congresso, su proposta della Giunta o di 20 consiglieri
del CDN , può deliberare la iscrizione quale socio
d’onore di quelle persone o Enti che si siano distinte
per una proficua attività in favore degli scopi
dell’Associazione. Allo stesso modo il Congresso
può deliberare la iscrizione quale socio benemerito
di quelle persone o Enti che versino all’Associazione
una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci
effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo; i
soci d’onore non sono tenuti al versamento della
quota di iscrizione.
2. Possono iscriversi all’Associazione tutti gli
avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato
il 45° anno di età e siano liberamente esercenti
a tempo pieno. Il numero dei soci è illimitato.
3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta
al Consiglio Direttivo della Sezione del circondario presso
il cui Albo o Registro è iscritto l’aspirante.
Il Consiglio delibera entro 15 giorni. In caso di rigetto,
l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio
Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile
innanzi al Collegio di Garanzia.
4. L’iscrizione comporta il pagamento di una quota
deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione. All’inizio
di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce
la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare
alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione
dell’elenco degli iscritti e, comunque, inderogabilmente
entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La qualità di socio si perde per decadenza o
per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo della
Sezione, per dimissione o per raggiunti limiti di età.
In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica
nell’Associazione la conserva sino al suo naturale
rinnovo.
6. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare
l’espulsione del socio che tenga un comportamento
contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi
dell’Associazione o comunque all’etica professionale.
La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile
innanzi al Collegio di garanzia.
PARTE SECONDA
Organi e funzioni
ART. 5 – ORGANI.
Sono organi territoriali dell’Aiga:
a) le Sezioni;
b) i Coordinatori regionali;
Sono organi nazionali dell’Aiga:
c) il Congresso;
d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
e) la Giunta;
f) il Presidente;
g) il Collegio di garanzia;
h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli
organismi forensi.
ART. 6 – SEZIONI.
1. La Sezione è composta, tranne le deroghe approvate
dal Consiglio Direttivo Nazionale con maggioranza di 2/3,
di almeno 20 iscritti. La domanda per la costituzione
della Sezione, con il l’eventuale regolamento adottato,
va rivolta al Consiglio Direttivo Nazionale che l’approva
e la comunica alla Sezione. Entro il mese successivo i
soci effettivi devono eleggere, il Presidente ed il Consiglio
Direttivo della Sezione, nonché gli eventuali consiglieri
nazionali, diversi dal Presidente di Sezione. Il Consiglio
Direttivo procede alla nomina del Vice presidente, del
Segretario e del Tesoriere.
2. Il Presidente cura i collegamenti tra la Sezione ed
il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è
responsabile delle comunicazioni con il Segretario ed
il Tesoriere Nazionale, la Giunta ed il Coordinatore Regionale.
3. Le Sezioni promuovono, in piena autonomia, attività,
iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi
sociali, nel rispetto del presente Statuto, degli indirizzi
congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo
Nazionale. Hanno propria autonomia e responsabilità
patrimoniale.
4. Il Presidente della Sezione è tenuto, oltre
che a versare al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun
iscritto nel termine prefissato, a comunicare al Segretario
Nazionale: entro il 31 maggio di ogni anno, l’elenco
degli iscritti; fino a 20 giorni prima dell’inizio
del Congresso la composizione del Consiglio Direttivo
ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali
diversi dal Presidente; fino a 20 o 5 giorni prima del
Congresso, i nominativi dei delegati al Congresso rispettivamente
ordinario o straordinario. In caso di elezione degli organi
della sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente
della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro
15 giorni dalle elezioni stesse.
5. Il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude
ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel
Congresso, ordinario e straordinario, e nel Consiglio
Direttivo Nazionale. L’elettorato attivo è
comunque garantito se, all’atto dell’esercizio
del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti
da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato
comunicazione al Segretario Nazionale da almeno 5 giorni
.
6. Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi
congressuali e dei deliberati del CDN, ove configurino
un grave, reiterato ed insanabile contrasto tra la posizione
assunta dalla sezione e quella assunta dal CDN o dal Congresso,
può comportare – su proposta del Collegio
di Garanzia ed ai sensi dell’art. 12, comma IV,
lett. i) - la perdita della qualità di soci dell’Aiga
per gli iscritti alla medesima sezione e l’inibizione
dell’uso del nome, del logo e di ogni altro segno
e/o simbolo della Associazione.
ART. 7 – COORDINATORI
REGIONALI.
1. I Coordinatori Regionali curano l’attività
organizzativa e, segnatamente, i rapporti e le comunicazioni
tra le sezioni di una medesima regione e provvedono al
loro raccordo, attraverso i coordinatori d’area,
con gli organi nazionali.
ART. 8 – CONGRESSO.
1. Il Congresso ordinario si tiene ogni tre anni, di regola
nel mese di ottobre, ed è composto dai Delegati
delle Sezioni, in misura di un delegato per ogni 10 iscritti
o frazione di 10 superiore a 5. Il numero degli iscritti,
preso a base del computo, deve corrispondere alla metà
della somma del numero di quote per ogni iscritto validamente
versate dalla sezione nei due anni precedenti.
2. Ogni delegato, se sono stati adempiuti gli obblighi
di cui all’art. 6, comma quarto, oltre ad esprimere
il proprio voto, può rappresentare, a tal fine,
altri due delegati della medesima sezione.
3. La sessione congressuale dura dalla convocazione del
Congresso sino alla conclusione dello stesso.
4. Il Congresso ordinario viene convocato dal Presidente
dell’Associazione mediante avviso scritto da comunicarsi
alle Sezioni almeno 150 giorni prima del suo inizio.
5. Il Congresso, attraverso il più ampio confronto,
determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione,
stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e
gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente
a scrutinio segreto.
6. In ogni momento possono tenersi Congressi Straordinari
per deliberare su questioni di preminente interesse per
l’Associazione; ad essi si applicano le medesime
regole del Congresso Ordinario, ma la convocazione deve
essere comunicata con soli 30 giorni di anticipo e può
essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il Consiglio
Direttivo Nazionale o la Giunta oppure da 1/5 delle Sezioni
in regola con gli adempimenti di cui all’art. 6,
comma 4.
7. Partecipano al Congresso con diritto di voto le nuove
sezioni la cui domanda di costituzione sia stata approvata
dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno sei mesi prima
del Congresso stesso. Il Congresso delibera a maggioranza
assoluta dei presenti ed è validamente costituito
con la presenza di almeno la metà dei delegati
alla prima convocazione.
ART. 9 – CONSIGLIO
DIRETTIVO NAZIONALE.
1. Ogni sezione è rappresentata nel CDN dal proprio
Presidente e da un consigliere per ogni 80 iscritti o
frazioni superiori a 40. In caso di impedimento il Presidente
può delegare il Vice presidente.
2. La composizione del Consiglio viene comunicata, subito
dopo l’elezione del Presidente Nazionale, dal
Segretario cui le Sezioni devono far pervenire i nominativi
nei termini di cui all’art. 6, comma 4°. Eventuali
mutamenti devono essere riferiti dal Segretario al CDN
subito dopo averne ricevuta comunicazione. I componenti
durano in carica fino al Congresso ordinario successivo.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che
lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta di almeno
1/5 dei componenti il Consiglio o 1/3 dei componenti la
Giunta, con avviso inviato almeno 15 giorni prima.
4. Per la validità delle sedute è necessaria
la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà
dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto
di voto, semprechè siano stati adempiuti gli obblighi
di cui all’art. 6, comma quarto.
5. Il Consiglio :
a) elegge la Giunta;
b) elegge il Collegio di garanzia;
c) sollecita, coordina ed indirizza le attività
delle Sezioni; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive
politiche
dell’Associazione e gli indirizzi programmatici
approvati dal Congresso; delibera la convocazione del
Congresso Straordinario;
d) delibera le iniziative e le attività per attuare
le scelte congressuali ;
e) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
f) stabilisce, all’inizio di ciascun mandato, l’ammontare
della quota che le sezioni devono versare al Tesoriere
nazionale per ciascun iscritto.
g) delibera - ai sensi degli artt. 6, comma VI, e 12,
comma IV lett. i), del presente Statuto – previa
audizione degli iscritti alla Sezione che dovessero chiedere
al presidente nazionale di essere sentiti nel CDN avente
all’OdG il provvedimento di cui al presente comma,
la perdita della qualità di organo dell’AIGA.
ART. 10 – GIUNTA.
1. La Giunta si compone di 15 membri, e cioè:
a) Presidente dell’Associazione, che la presiede;
b) Due Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere dell’Associazione
che compongono, con il Presidente, l’Ufficio di
presidenza;
c) altri 9 membri, tre dei quali con funzioni di Coordinatori,
rispettivamente delle aree nord - centro – sud dell’Italia;
d) un rappresentante della Conferenza degli eletti nelle
istituzioni e negli organismi forensi, nominato dalla
medesima conferenza.
2. Possono far parte della Giunta i consiglieri nazionali
o i delegati all’ultimo Congresso. Il mandato dura
fino al Congresso ordinario successivo.
3. I componenti della Giunta sono eletti dal CDN, ad eccezione
del rappresentante della Conferenza degli Eletti
che è nominato dai componenti della stessa Conferenza
nella prima seduta successiva alla sessione congressuale.
4. La Giunta:
a) attua l’indirizzo politico – programmatico
individuato dal Congresso secondo i deliberati del Consiglio
Direttivo Nazionale;
b) mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni
e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche
e culturali, in Italia e a livello internazionale.
5. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria
iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti,
con avviso inviato almeno 7 giorni prima, tranne i casi
di urgenza. Per la validità della seduta occorre
la presenza, alla prima convocazione, di oltre la metà
dei componenti. Le delibera sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti.
ART. 11 – PRESIDENTE
E UFFICIO DI PRESIDENZA.
1. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza
legale dell’Associazione. Presiede l’Ufficio
di Presidenza, la Giunta, il Consiglio Direttivo Nazionale,
la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi
forensi ed il Congresso sino all’elezione del nuovo
Presidente. Il mandato dura fino alla elezione del successivo
Presidente.
2. L’Ufficio di Presidenza è parte integrante
della Giunta ed è composto dal Presidente, dai
Vice presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. L’Ufficio
cura, insieme al Presidente, l’amministrazione della
Associazione e più specificamente :
- I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento
della sua attività e, in caso di assenza, impedimento
o decadenza, il Vice Presidente più anziano lo
sostituisce fino a nuova elezione.
- Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute
di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell’
Associazione ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio
dell’elettorato attivo. E’ responsabile del
funzionamento del sistema di informazione e comunicazione
dell’Associazione. A tal fine viene coadiuvato dai
3 Coordinatori d’area che, per le aree di rispettiva
competenza, raccordano l’attività dei coordinatori
regionali dell’area nonché tra essi e la
Giunta.
- Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e
tiene la contabilità dell’Associazione, riceve
le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per
la verifica dei poteri. Redige i bilanci preventivi e
consuntivi.
ART. 12 - COLLEGIO DI GARANZIA.
1. Il Collegio di Garanzia è composto di 5 membri
effettivi e 2 supplenti, eletti fra i soci, su indicazione
del Presidente dell’Associazione ( o di altro consigliere
), dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta
successiva al Congresso Ordinario. La carica è
incompatibile con altre cariche nell’Aiga. Il mandato
dura fino al al primo CDN successivo al nuovo Congresso
Ordinario e non è consecutivamente rinnovabile.
2. I componenti del Collegio di Garanzia eleggono a maggioranza
assoluta, con scrutinio segreto, il Presidente che nomina,
tra i componenti, il Segretario.
3. Il Collegio è convocato dal Presidente quando
occorra deliberare in merito a questioni poste dagli organi
dell’Associazione o da qualsiasi socio con ricorso
motivato.
4. Il Collegio, nell’esercitare le funzioni di controllo
sul rispetto dello Statuto, in particolare:
a) Vigila sull’osservanza delle norme statutarie
delle quali in caso di controversia e l’unico interprete;
dirime eventuali controversie tra i soci e tra questi
e gli organi dell’Associazione;
b) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di
decadenza e di espulsione del socio deliberati dal Consiglio
Direttivo di Sezione ai sensi dell’art. 4, commi
5 e 6, nonché in caso di impugnazione dei provvedimenti
di ammissione e di non ammissione del socio deliberati
dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art.
4, comma 3;
c) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimento di
approvazione o di rigetto delle domande per la costituzione
delle nuove Sezioni deliberati dal Consiglio Direttivo
Nazionale ai sensi dell’art. 6, comma 1;
d) Propone all’Assemblea di Sezione, che sola può
deliberarla, la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti
al Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi inerenti
alla carica o violazione dello Statuto;
e) Propone all’Assemblea di Sezione, che sola può
deliberarla, la decadenza dalla carica dei componenti
il Consiglio Direttivo di Sezione per gravi motivi inerenti
alla carica o violazione dello Statuto;
f) Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) assegna un
termine per la convocazione di dette Assemblee e, ove
non vi provveda il Consiglio Direttivo di Sezione, può
convocare direttamente le Assemblee nei termini fissati
dalle norme dello Statuto o dai singoli regolamenti;
g) Adotta anche d’ufficio i provvedimenti di decadenza
e di espulsione di cui all’art. 17, u. c., dello
Statuto;
h) Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale o il Congresso
in caso di necessità o di inerzia degli organi
competenti.
i) Nei casi previsti dalle lett. d) ed e) verifica –
entro un minimo di 30 ed un massimo di 60 giorni dal termine
assegnato alla sezione per la convocazione dell’assemblea
– se le decisioni dell’assemblea di sezione,
contraddicendo o negando l’accertamento della violazione
di cui all’art. 6, comma VI, si pongano in contrasto
con il presente Statuto e, in tal caso, propone al CDN
– entro 120 giorni dal termine assegnato ai sensi
della precedente lett. f) – di deliberare, nei confronti
della medesima sezione, la perdita della qualità
di organo dell’AIGA.
5. Tutte le decisioni del Collegio sono motivate, inappellabili
ed adottate a maggioranza assoluta.
ART. 13 – CONFERENZA
DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI.
1. La Conferenza è composta da tutti i soci dell’Associazione
che risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli ordini,
nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza
forense e negli altri organismi ed istituzioni forensi
cui l’AIGA riconosce titolarità di rappresentanza
dell’avvocatura .
2. La Conferenza coordina le attività degli iscritti
all’Aiga nelle istituzioni e negli organismi forensi,
partecipa alla individuazione degli indirizzi politico
- programmatici dell’Associazione e ne sostiene
gli sviluppi e l’attuazione, svolge attività
di informazione e di raccordo con la Giunta.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente dell’AIGA
che la convoca almeno una volta all’anno. Alle riunioni
partecipano di diritto i membri della Giunta Nazionale.
4. Il Presidente, subito dopo il primo Consiglio Nazionale
successivo alla sessione congressuale, convoca la Conferenza
che procederà alla elezione del proprio rappresentante
nella Giunta Nazionale.
PARTE TERZA
Elezioni degli organi
ART. 14 – ELEZIONI
NELLE SEZIONI.
1. Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale
e almeno 20 giorni prima dell’inizio del Congresso
Ordinario, ciascuna Sezione deve tenere l’assemblea
per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio
Direttivo e degli eventuali consiglieri nazionali diversi
dal Presidente di Sezione. Nell’ipotesi di cessazione
dalla carica del Presidente o di un altro consigliere
nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della
sessione congressuale, in occasione della quale, tuttavia,
si procede comunque a nuove elezioni.
2. Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati
al Congresso ed i supplenti in numero pari agli effettivi.
3. I Presidenti delle Sezioni di ogni regione, immediatamente
dopo la elezione della Giunta, nel corso del medesimo
CDN, si riuniscono in assemblea convocata dal Presidente
della sezione capoluogo di regione, per eleggere il Coordinatore
regionale che dà immediata comunicazione della
sua elezione al Segretario Nazionale.
ART. 15 – ELEZIONE
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.
1. Il CDN, nella prima seduta successiva al Congresso
che ha eletto il Presidente, su proposta del Presidente
, o
su eventuale indicazione dei consiglieri nazionali, elegge
l’Ufficio di Presidenza (ovvero i due Vice presidenti,
il Segretario ed il Tesoriere), i 3 Coordinatori d’area
ed i rimanenti membri della Giunta, nonché i componenti
del Collegio di Garanzia.
ART. 16 – ELEZIONI
NEL CONGRESSO.
1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto
a scrutinio segreto dal Congresso Ordinario. Possono candidarsi
tutti i soci effettivi dell’Associazione. E’
dichiarato eletto il candidato che riporta il maggior
numero di voti.
2. Le candidature, corredate della firma di presentazione
di almeno 10 componenti del CDN, vanno presentate, fino
al ventesimo giorno dalla data fissata per l’inizio
del Congresso, al Segretario Nazionale che ne dispone
la immediata comunicazione a tutte le Sezioni.
3. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente,
ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano
che, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza
naturale del mandato, convoca anticipatamente il Congresso
ordinario.
PARTE QUARTA
Incompatibilità e Rotazione degli incarichi
ART. 17 – INCOMPATIBILITA’
E ROTAZIONE
1. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di
sezione dell’Associazione è incompatibile
con la
carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine,
del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense,
nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni
forensi.
1. bis La carica di Presidente di Sezione, di membro di
Giunta, di consigliere del CDN (ricoperta non in quanto
Presidente di Sezione) può essere mantenuta non
oltre il secondo mandato consecutivo. Il Presidente Nazionale
non è rieleggibile.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione
agli organismi forensi istituzionali ed associativi e
di rafforzare
lo spirito di servizio che deve informare l’attività
degli associati, l’Aiga promuove il principio della
rotazione degli incarichi. All’uopo, qualunque carica
assunta dal socio in organismi forensi istituzionali ed
associativi non può essere mantenuta oltre il secondo
mandato consecutivo.
3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Consiglio
direttivo della sezione cui è iscritto il socio,
con
delibera adottata a scrutinio segreto, può proporre
al Collegio di garanzia l’espulsione del socio medesimo.
Il Collegio di garanzia procede d’ufficio in caso
di inerzia del Consiglio direttivo della sezione.
PARTE QUINTA
Norme transitorie e finali
ART. 18 – NORME TRANSITORIE
1. Abrogato
2. Il termine afferente le incompatibilità e la
rotazione degli incarichi decorre dal 10.10.2000.
2bis Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 8
entra in vigore dopo il giorno successivo alla chiusura
del
Congresso del 2002.
ART. 19 – NORME FINALI
1. Lo Statuto entra in vigore dopo il quindicesimo giorno
dall’approvazione.
2. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza
dei 2/3 dei presenti al Congresso. Possono essere approvate
solo le modifiche preventivamente vagliate dal Consiglio
Nazionale.
1. In caso di scioglimento dell’Associazione il
Congresso nomina un liquidatore.
2. Il Consiglio Nazionale può votare a maggioranza
dei 2/3 degli aventi diritto un regolamento per la disciplina
delle attività del Congresso e dello stesso Consiglio.
Con le stesse modalità possono procedere la Giunta,
il Collegio di garanzia e la Conferenza degli eletti negli
organismi forensi per adottare i rispettivi regolamenti